Art. 15.
(Rappresentanza dei dipendenti azionisti negli organismi di controllo della società).

      1. Fermo restando quando disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e salvo disposizioni statutarie più favorevoli, alle associazioni di dipendenti che rappresentino almeno trecento dipendenti azionisti, ovvero lo 0,5 per cento del capitale sociale della società, ovvero il 10 per cento dei dipendenti azionisti deve essere riconosciuta la facoltà di nominare un loro rappresentante nel collegio dei sindaci.